FNSA
FEDERAZIONE NAZIONALE Sindacato Autori
STATUTO
Titolo I
Sede - Durata - Scopi della Federazione
Art 1
La Federazione Nazionale Sindacato Autori, costituita in data 17 aprile 2007, ha sede in Roma e durata a tempo indeterminato.
Art 2
La Federazione è indipendente da qualsiasi organizzazione politica. Essa si propone i seguenti scopi di natura sindacale ed assistenziale:
a) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi sindacali dei rappresentati nei confronti di qualsiasi autorità o amministrazione e di qualsiasi altra organizzazione;
b) partecipare direttamente, ove richiesto dalle Associazioni aderenti, alle trattative e alle stipulazioni dei contratti collettivi; le associazioni aderenti che detengono la funzione di rappresentanza sindacale, hanno facoltà, in alternativa alla fattispecie precedente, di chiedere l’assistenza della Federazione nelle trattative relative ai contratti collettivi.
c) curare l’assistenza morale, materiale, previdenziale e legale dei rappresentati;
d) coordinare, nell’interesse generale dei rappresentati, le direttive dei Sindacati ed Associazioni partecipanti, stabilendo con la collaborazione di essi, i criteri e gli indirizzi da seguire per la risoluzione dei problemi e delle questioni di carattere generale;
e) partecipare ad iniziative e promuovere Organizzazioni e strutture a carattere nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelle che operano nell’ambito della Ue o che hanno finalità assimilabili a quelle indicate nel presente articolo.
Titolo II
Partecipanti alla Federazione
Art 3
La Federazione è costituita dai Sindacati o Associazioni di Autori di Cinema, Televisione, Radio, Teatro, Audiovisivo e Multimediale.
Possono chiedere di far parte della Federazione i Sindacati e le Associazioni che hanno scopi compatibili con quelli della Federazione.
L’iscrizione alla Federazione avviene su domanda corredata dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti nonché dagli elenchi degli iscritti e dei componenti degli organi direttivi statutari.
Art 4
Sull’accoglimento delle domande presentate delibera il Comitato Esecutivo.
Art 5
La partecipazione alla Federazione comporta l’obbligo dei Sindacati ed Associazioni partecipanti di osservare il presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi della Federazione stessa.
Art 6
I Sindacati ed Associazioni partecipanti sono tenuti a corrispondere alla Federazione, al momento in cui ne vengono a far parte, un contributo “una tantum” ed inoltre un contributo annuo associativo paritetico nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Comitato Esecutivo della Federazione.
Art 7
Un Sindacato od un’Associazione già partecipante può cessare di far parte della Federazione:
a) per il suo scioglimento;
b) per recesso volontario ed in tale caso con l’obbligo da parte del Sindacato o dell’Associazione recedente di darne preavviso almeno tre mesi prima. Il recesso avrà efficacia alla data del 31 dicembre, subordinatamente all’approvazione del conto consuntivo e fermo restando l’obbligo al pagamento delle quote associative maturate;
c) per deliberazione del Comitato Esecutivo della Federazione, approvata con voto a maggioranza semplice dei suoi componenti in carica, in caso di inadempimento da parte del Sindacato od Associazione ad alcuno degli obblighi assunti a norma degli artt. 5 e 6 del presente Statuto.
Titolo III
Organi della Federazione
Art 8
Sono Organi della Federazione:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Esecutivo;
c) Il Coordinatore;
d) il Tesoriere;
e) il Revisore dei Conti o il collegio revisore dei conti.
Tutti gli organi hanno durata triennale.
Titolo IV
Assemblea
Art 9
L’Assemblea è costituita dai Delegati dei Sindacati ed Associazioni partecipanti alla Federazione designati in ragione di 10 iscritti per Associazione o Sindacato, che al momento dell’Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative e federative..
E’ ammessa la delega a favore di altro componente l’Assemblea con un massimo di 2 deleghe a persona oltre il voto direttamente spettante.
La nomina dei delegati deve essere notificata da ogni Sindacato o Associazione partecipante alla Federazione, prima della costituzione dell’Assemblea.
Art 10
L’Assemblea:
a) determina l’indirizzo generale della Federazione;
b) esprime pareri, formula voti e delibera su tutte le questioni che possono direttamente od indirettamente riguardare la Federazione e le Categorie rappresentate;
c) elegge tra gli iscritti alle Organizzazioni aderenti i componenti del Comitato esecutivo della Federazione che dura in carica tre anni. I componenti del Comitato Esecutivo devono essere scelti in modo paritetico, ovvero 4 (quattro) rappresentanti per ogni Sindacato o Associazione partecipanti alla Federazione, comprendendo nella composizione paritetica il Coordinatore che svolge la funzione di Legale Rappresentante.
d) delibera sulle modificazioni del presente Statuto e sullo scioglimento della federazione in base rispettivamente da quanto previsto dagli articoli 28 e 29.
Art 11
L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta motivata richiesta dal Revisore dei Conti, oppure da tanti Sindacati od Associazioni che rappresentano almeno la metà della totalità dei Sindacati od Associazioni partecipanti.
Almeno quindici giorni prima della data di convocazione della Assemblea il Comitato Esecutivo darà avviso con E-mail o lettera raccomandata, ai Sindacati e Associazioni partecipanti della convocazione stessa.
L’avviso di convocazione di cui sopra deve contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo per la riunione. E’ ammessa la convocazione nei casi di urgenza con preavviso di sette giorni.
Art 12
L’Assemblea è presieduta di volta in volta da un Presidente designato dal Comitato Esecutivo, alternando la designazione a rotazione fra i Sindacati o Associazioni partecipanti alla Federazione.
L’Assemblea può validamente deliberare quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei componenti, ai sensi del primo comma dell’art. 9.
Se tale minimo non fosse raggiunto, trascorsa un’ora, verrà redatto verbale di diserzione dell’Assemblea.
La constatazione della validità della costituzione dell’Assemblea è fatta dal Presidente ed una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione dell’Assemblea, né la validità delle sue deliberazioni possono essere infirmate né dall’allontanamento né dall’astensione dal voto degli intervenuti.
Art 13
Ogni Delegato che partecipa all’Assemblea ha diritto ad un voto salvo quanto prescritto dall’art. 9.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti alla riunione fisicamente o per delega.
Il sistema di votazione è proposto dal Presidente e stabilito dall’Assemblea.
Alle votazioni per le nomine delle cariche sociali, salvo diversa volontà palese dell’Assemblea, si procede a schede segrete.
Il Presidente per attuare la votazione, nomina due scrutatori.
Art 14
L’Assemblea elegge, scegliendolo tra gli intervenuti, il Segretario verbalizzante.
Il processo verbale dell’Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da uno degli scrutatori o degli intervenuti all’uopo designato dall’Assemblea all’inizio della seduta.
Del processo verbale sarà cura del Comitato Esecutivo inviare copia per conoscenza a tutti i Sindacati ed Associazioni, tramite mezzo idoneo.
Titolo V
Comitato Esecutivo
Art 15
Il Comitato esecutivo è composto dai membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea.
Art 16
Spetta al Comitato esecutivo:
a) attuare le deliberazioni della Assemblea;
b) pronunziarsi sulle domande di partecipazione alla Federazione ai sensi dell’art. 4;
c) coadiuvare i Sindacati ed Associazioni partecipanti nel loro lavoro al fine di dare un indirizzo organico all’azione sindacale della Categoria;
d) nominare i rappresentanti e mandatari fissandone compiti e responsabilità;
e) disporre l’ordinamento ed i servizi della Federazione;
f) eleggere tra i suoi componenti: il Coordinatore, con la funzione di legale rappresentante, nonché il Tesoriere e il revisore dei conti o il collegio revisore dei conti, tra gli associati o tra consulenti esterni.
g) promuovere iniziative, esprimere pareri ed adottare provvedimenti tendenti al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
h) determinare l’entità del contributo “una tantum” e del contributo annuo associativo da versare in misura paritetica alla Federazione da parte dei Sindacati ed Associazioni aderenti; che inoltre verseranno una quota per ogni iscritto a una eventuale Confederazione di appartenenza.
i) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
j) pronunziarsi sui ricorsi relativi alle domande di partecipazione alla Federazione ai sensi dell’art. 4 e sui provvedimenti di cui alla lettera c) dell’art. 7;
k) approvare un codice deontologico della Federazione vigilando sulla sua applicazione ed assumendo le deliberazioni conseguenti.
l) fornire interpretazioni autentiche, quando necessario, sulle disposizioni del presente Statuto.
prendere infine ogni altro provvedimento di non esclusiva competenza degli altri Organi.
Art 17
Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente due volte l’anno secondo le modalità di cui all’art. 18 ed, in via straordinaria, con gli stessi preavvisi quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica.
Art 18
Il Comitato Esecutivo in via ordinaria si autoconvoca a maggioranza con avviso di conferma da diramarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’O.d.G., l’ora, il giorno ed il luogo di riunione.
Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di tre giorni.
Art 19
Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti, ovvero almeno la metà più uno dei voti.
Art 20
Il Comitato Esecutivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; vigila e cura che tutti gli Organi esecutivi della Federazione eseguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati dagli Organi superiori; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto e dagli altri Organi della Federazione.
Titolo VI
Coordinatore
Art 21
Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Coordinatore che svolge le funzioni il Legale Rappresentante.
La carica di Coordinatore viene assegnata a rotazione a tutti i Sindacati o Associazioni aderenti. E’ ammessa l’eccezione della rielezione di un Coordinatore con voto unanime del Comitato Esecutivo. In caso di anticipata cessazione del Coordinatore, rispetto alla naturale scadenza del mandato, per qualsiasi causa, fatta salva la revoca da parte del Comitato Esecutivo, si procede entro sessanta giorni alla nomina del nuovo Coordinatore su designazione dell’ associazione o sindacato di appartenenza del Coordinatore uscente che rimarrà in carica per la frazione di tempo rimanente.
In caso di revoca del Presidente da parte dell’assemblea, si procederà, sempre entro sessanta giorni, alla nomina del nuovo Presidente su designazione dell’associazione competente sulla base del principio della rotazione delle cariche.
In caso di assenza o di impedimento prolungato del Legale Rappresentante, le sue funzioni sono esercitate da persona delegata dal Comitato Esecutivo.
Titolo VII
Revisore dei Conti
Art 22
L’Organo revisionale della Federazione è costituito dal Revisore dei Conti effettivo e da uno supplente eletti dal Comitato Esecutivo.
Il Revisore dei Conti vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.
Deve inoltre riscontrare l’esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e controfirmarli.
E’ in facoltà del Comitato Esecutivo nominare in alternativa al Revisore dei Conti un collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e tre supplenti.
Titolo VIII
Patrimonio sociale – Amministrazione – Bilanci
Art 23
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni comunque vengano in proprietà della Federazione;
b) dalle eccedenze annue dell’entrata per contributi “una tantum” e per contributi annui associativi, di cui all’art. 6 più le spese erogate salvo quanto delle eccedenze stesse non sia destinato ad integrare le entrate previste per anni successivi;
c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
Ogni anno deve essere fatto regolare inventario del patrimonio sociale da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.
Art 24
Gli atti per la gestione economica-finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitale sono deliberati dal Comitato Esecutivo.
Art 25
L’organo esecutivo per la gestione economica e finanziaria della Federazione è il Tesoriere. Egli provvede all’amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale in conformità delle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni dei competenti Organi della Federazione
Egli sovraintende alla compilazione dei Bilanci preventivi e consuntivi e con firma disgiunta insieme al Presidente sottoscrive gli ordinativi di incasso e di pagamento, nonché gli assegni di conto corrente bancario.
Art 26
Dopo la fine dell’anno il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e lo mette a disposizione del Revisore dei Conti con tutti i documenti giustificativi per i controlli di sua spettanza.
Il bilancio è poi sottoposto all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Art 27
Alla fine di ogni anno il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Titolo IX
Modificazioni statutarie – scioglimento e liquidazione
Art 28
Le modificazioni del presente Statuto possono essere proposte alla Assemblea o dal Comitato Esecutivo o, a richiesta, da almeno un terzo dei Sindacati ed Associazioni partecipanti.
Esse devono essere approvate dalla Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei delegati.
Art 29
La Federazione può essere sciolta per volontà dei Sindacati ed Associazioni partecipanti.
In tale caso lo scioglimento deve essere deliberato dalla Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi dei delegati.
La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinare la destinazione del patrimonio.
Titolo X
Disposizioni generali
Art 30
Quando negli Organi collegiali della Federazione venga a ridursi per qualsiasi ragione il numero dei componenti, la sostituzione dei membri uscenti verrà effettuata dai componenti rimasti in carica con osservanza dei criteri di rappresentanza di cui art. 9 comma 1 ed art. 10 lettera c, su designazione dei Sindacati od Associazioni di appartenenza dei membri uscenti.
Il mandato perdura fino al termine prestabilito dalla Assemblea, salvo il caso di dimissioni o di forza maggiore.



