Statuto
STATUTO DELL’A.N.A.R.T.
TITOLO I
Costituzione e scopi
Art. 1.
L’Associazione Nazionale Autori Radiotelevisivi e Teatrali (di seguito anche l’ “Associazione” o “A.N.A.R.T.”), è stata costituita in Roma il 17 novembre 1970 per atto Notar Stefano Brucculeri.
L’Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio dello stato Italiano e all’Estero.
L’Associazione ha sede in Roma, essa potrà istituire sedi secondarie e/o amministrative e/o uffici operativi sia in Italia che all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata
Art. 2.
L’A.N.A.R.T. è un’associazione apolitica, che non persegue fini di lucro e si prefigge lo scopo di:
a) rappresentare nei confronti delle Autorità e dei terzi la categoria degli autori di opere dell’ingegno (di seguito anche gli “Autori”) tutelandone i diritti e gli interessi generali sotto l’aspetto giuridico, economico e morale;
b) contribuire alla divulgazione in tutto il mondo delle opere create dagli Autori;
c) studiare e risolvere problematiche che interessino la categoria e gli Autori;
d) promuovere ed attuare, anche d’intesa con tutte le altre istituzioni ed entità accomunate dalla tutela di autori di opere dell’ingegno, le iniziative tendenti ad assicurare l’incremento e il miglioramento delle attività di difesa dei diritti di categoria degli associati e ciò anche attraverso l’esercizio di attività sindacale;
e) raccogliere ed elaborare organicamente elementi notizie e dati statistici e di mercato relativi all’attività della categoria;
f) promuovere l’intervento di propri delegati, nelle riunioni nazionali e internazionali che trattino argomenti d’interesse per la categoria;
g) formulare proposte di legge alle Autorità politiche per salvaguardare, tutelare e valorizzare la figura degli Autori;
h) organizzare convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori del settore;
i) promuovere e realizzare iniziative di ricerche e di studi di formazione e aggiornamento volti ad elevare il livello culturale, tecnico e professionale degli operatori del settore sia pubblici che privati;
j) creare rapporti di collaborazione propositiva e di impegni fattivi con istituzioni, enti pubblici e privati e con quanti altri operino od intendano operare in linea con le finalità del sodalizio o comunque coi quali l’Associazione ritenga utile avere collegamenti;
k) l’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza nel campo in cui svolge la propria attività;
l) diffondere le proprie iniziative mediante i più idonei strumenti audio, video, di stampa etc., nonché mediante la pubblicazione di rivista avente carattere di organo dell’Associazione;
m) l’Associazione programma altresì iniziative per raccogliere istanze socio-culturali di enti, comitati, privati o di chiunque altro per sostenere azioni di studiosi, tecnici operatori pubblici e privati, favorendo incontri con scambi di idee ed esperienze operative e professionali, realizzando manifestazioni, esposizioni, conferenze, seminari ed interventi sociali diversi.
TITOLO 2
Soci
Art. 3.
Possono far parte dell’A.N.A.R.T.: (a) gli Autori iscritti alla SIAE; (b) gli Autori, anche non iscritti alla SIAE, che esercitino attività creativa professionale; (c) chiunque per competenza o prestigio professionale, culturale o scientifico, sia in grado di apportare un effettivo contributo al perseguimento delle finalità statutarie
Art. 4.
Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Presidente dell’A.N.A.R.T.
Esse devono contenere, oltre alle generalità complete del richiedente, la dichiarazione che lo stesso si trovi nelle condizioni previste per ottenere la qualità di socio.
Sulla domanda di ammissione accertando l’esistenza dei requisiti di cui all’Art. 3 decide il Comitato Direttivo dell’A.N.A.R.T..
La domanda di ammissione a socio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento, nonché l’impegno al pagamento delle quote sociali.
Art. 5.
L’adesione all’A.N.A.R.T. ha la durata iniziale di un anno e si intende tacitamente rinnovata annualmente se non viene data disdetta con lettera raccomandata A./R. inviata al Presidente almeno 3 mesi prima della scadenza.
Art. 6.
Il socio inadempiente agli obblighi sociali o a deliberazione dei competenti organi dell’A.N.A.R.T. è passibile, a seconda della gravità dell’inadempimento, dei seguenti provvedimenti:
a) Censura
b) Sospensione dai diritti sociali e dall’assistenza dell’A.N.A.R.T. per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi
c) Espulsione
Nel caso di espulsione, l’A.N.A.R.T. potrà darne notizia anche alle competenti Autorità e addetti ai lavori del settore sia in Italia che all’estero.
È riservata agli organi sociali l’esercizio di ogni altra azione a tutela del buon nome dell’Associazione e dell’intera categoria.
L’esame delle infrazioni e l’adozione dei provvedimenti disciplinari sono demandati al Comitato Direttivo.
Contro le decisioni del Comitato Direttivo che sancisce la censura non è ammesso reclamo.
Contro la sospensione e l’espulsione è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci.
Tale ricorso si propone con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell’A.N.A.R.T. nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della decisione della espulsione o della sospensione.
Di tutti i presenti provvedimenti dovrà essere data notizia ai soci dell’Associazione.
Art. 7.
La qualità di socio si perde:
a) per morosità nel pagamento delle quote associative che potrà essere dichiarata dal Presidente in caso di ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni;
b) per deliberazione motivata del Comitato Direttivo.
Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative versate dai Soci;
b) da ogni bene mobile o immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi costituiti con eccedenze di bilancio
d) da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura e provenienza.
TITOLO 3
Organi dell’Associazione
Art. 9.
Gli organi sociali dell’A.N.A.R.T. sono:
a) L’Assemblea Generale dei Soci
b) Il Presidente
c) Il Comitato Direttivo
d) Il Tesoriere
Art. 10.
L’assemblea Generale dei Soci si riunisce in via Ordinaria una volta all’anno ed in via Straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Presidente o quando la convocazione sia decisa dal Comitato Direttivo o sia richiesta da almeno un terzo dei Soci.
Art. 11.
All’assembla sono devoluti i seguenti poteri:
a) Elezione del Comitato Direttivo, composto da un minimo di 7 Membri sino ad un massimo di 15 Membri,
b) Approvazione del bilancio
c) Approvazione dell’eventuale regolamento interno
d) Esame delle direttive di carattere generale dell’Associazione
e) Approvazione delle eventuali modifiche al presente Statuto
f) Esame dei ricorsi avversi le deliberazioni del Comitato Direttivo di cui ai precedenti art. 4. e 7.
g) Esame dei ricorsi avverso le deliberazioni del Comitato Direttivo di cui al successivo art. 17.
Art. 12.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell’A.N.A.R.T. mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Tale avviso dovrà essere spedito ai Soci a mezzo raccomandata o fax o email ovvero pubblicato sul sito web dell’Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in caso eccezionale di comprovata emergenza, con la preventiva approvazione del Comitato Direttivo, tale termine può essere ridotto a non meno di 5 giorni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’A.N.A.R.T. e, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente.
Delle deliberazioni viene redatto verbale trascritto su apposito libro e firmato dal Presidente.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede principale e le varie sedi secondarie.
La condizione per la validità dell'assemblea in videoconferenza tra la sede e le sedi secondarie, è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
A tal fine per ogni sede secondaria verranno nominati dall'assemblea locale, due rappresentanti con funzioni di Presidente e segretario dell'assemblea "locale", i quali sotto la supervisione del presidente e del Segretario dell'assemblea "generale" avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, e di dare esecuzione alle direttive del Presidente dell'assemblea "Generale", al quale trasmetteranno copia dell’apposito verbale firmato.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, durante l’assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con la sede secondaria, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea "Generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea "Generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.
Art. 13.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è validamente costituita per deliberare su qualunque oggetto all’ordine del giorno, con la presenza di almeno metà dei Soci.
Nell’avviso di convocazione, di cui al precedente articolo, può essere fissata l’ora per la seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno della prima ad un’ora di distanza da quest’ultima. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida ed atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. I Soci partecipano all’Assemblea personalmente o a mezzo di rappresentante speciale munito di regolare delega scritta. Ciascun rappresentante non potrà essere portatore di più di quindici voti. Non possono partecipare all’Assemblea e non hanno comunque diritto al voto i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali. Il relativo accertamento sarà fatto prima dell’adunanza e comunque l’avviso sarà dato unitamente alla convocazione.
Art. 14.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati per delega. Tuttavia, per le deliberazioni concernenti le modifiche del presente Statuto, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti personalmente o rappresentati per delega.
I partecipanti che dichiarino di astenersi al voto si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Per l’elezione del Comitato Direttivo, è previsto alternativamente:
- o l’elezione diretta da parte dell’Assemblea secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14;
- o l’elezione a mezzo consultazione diretta dei Soci a seguito dell’invio a mezzo raccomandata A/R, fax o e-mail di apposita scheda di votazione che deve essere restituita debitamente sottoscritta. In tal caso per la validità delle deliberazioni è necessario il consenso positivamente espresso per iscritto da parte della metà più uno dei Soci.
Art. 15.
Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea ordinaria ai sensi degli art. 11 e seguenti, dura in carica tre anni. Esso elegge fra i propri Membri, il Presidente dell’A.N.A.R.T, il Vice Presidente e il Tesoriere. Inoltre nomina un segretario, il quale può anche non essere un membro del Comitato.
La carica di Consigliere, Presidente e Vice Presidente e Tesoriere è personale. Le nomine avverranno a maggioranza assoluta.
Art. 16.
Spetta al Comitato Direttivo:
a) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria
rappresentata ed alle direttive dell’Assemblea;
b) designare i rappresentanti dell’A.N.A.R.T. in seno a qualsiasi Ente, Associazione,
Commissione sia in Italia che all’Estero
c) eleggere il Tesoriere dell’Associazione;
d) stabilire gli importi annuali delle quote sociali e le modalità di riscossione;
e) predisporre il regolamento interno;
f) stabilire eventuali compensi degli organi direttivi;
g) stabilire l’ammontare del compenso del Presidente di cui al successivo art. 18.
Art. 17.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da un Vice Presidente da lui autorizzato ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
L’avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno 5 giorni prima della riunione.
Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte constatare da verbali trascritti su apposito libro. Le deliberazioni del Comitato prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti i Soci.
La carica di Presidente è personale e remunerata ed ha una durata di tre anni. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza personale della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente, ogni Consigliere dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 18
Il Presidente dell’A.N.A.R.T. rappresenta l’Associazione stessa sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dei Soci.
Egli provvede per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato e può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un Vice Presidente.
Art. 19
Il Tesoriere ha la responsabilità, d'intesa con il Comitato Direttivo, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell'Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.
Il Tesoriere presenta all'Assemblea Generale dei soci i bilanci e al Comitato Direttivo le relazioni.
Il Tesoriere può nominare un Vice-Tesoriere.
Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo anche tra i suoi membri e resta in carica per tre anni.
TITOLO 4
Quote Sociali
Art. 20.
La quota sociale, da corrispondere al momento della richiesta di adesione, viene deliberata dal Comitato Direttivo e dura un anno. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla scadenza legittimerà il Presidente ad assumere il provvedimento di cui al precedente art. 7 oltre che ogni opportuna azione volta al recupero dell’importo non pagato.
TITOLO 5
Scioglimento
Art. 21.
Lo scioglimento dell’A.N.A.R.T. deve essere deliberata dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi del totale spettanti ai Soci.
L’Assemblea Generale delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla durata, sulla nomina di uno o più liquidatori fermo restando che il patrimonio residuo dell’Associazione verrà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.




